Art. 256
Convenzione

Art. 256

118 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche che ostacolano il loro sviluppo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-256