Convenzione

Art. 252

In vigore dal 30 mar 1986
Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-252

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