Convenzione›Titolo V
Art. 255
In vigore dal 30 mar 1986
Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla presente convenzione.
In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-255