Convenzione

Art. 257

In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati: Antigua e Barbuda Belize Benin Botswana Burkina Faso Burundi Capo Verde Repubblica Centrafricana Comore Gibuti Dominica Etiopia Gambia Grenada Guinea Guinea-Bissau Guinea Equatoriale Kiribati Lesotho Malawi Mali Mauritania Mozambico Niger Uganda Ruanda Isole Salomone St. Christopher-and-Nevis Santa Lucia St. Vincent e Grenadine Samoa occidentali Sao Tomè e Principe Seicelle Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Tanzania Ciad Togo Tonga Tuvalù Vanuatu 2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri: - qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione; - qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-257

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Art. 257 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo