Convenzione
Art. 257
In vigore dal 30 mar 1986
1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati:
Antigua e Barbuda
Belize
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Capo Verde
Repubblica Centrafricana
Comore
Gibuti
Dominica
Etiopia
Gambia
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambico
Niger
Uganda
Ruanda
Isole Salomone
St. Christopher-and-Nevis
Santa Lucia
St. Vincent e Grenadine
Samoa occidentali
Sao Tomè e Principe
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Ciad
Togo
Tonga
Tuvalù
Vanuatu
2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri:
- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione;
- qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-257