Convenzione
Art. 253
116 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Ai sensi della presente convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società senza scopo di lucro.
Per società di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora però dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-253