ConvenzioneSez. 3

Art. 238

In vigore dal 30 mar 1986
1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri. 2. Il regolamento di procedura è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al più tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'. 3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-238

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Art. 238 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo