Convenzione›Titolo IV
Art. 243
In vigore dal 30 mar 1986
1. Le parti contraenti ribadiscono la necessità di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.
2. Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunità e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-243