Convenzione›Titolo IV
Art. 241
In vigore dal 30 mar 1986
1. Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonché l'espansione degli investimenti direttamente produttivi, le parti contraenti convengono, servendosi della assistenza finanziaria e tecnica accordata nel quadro della presente convenzione, di studiare le misure che facilitano e potenziano un flusso più stabile di capitali privati e che rafforzano:
a) i finanziamenti congiunti di investimenti produttivi con il settore privato;
b) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali;
c) l'attività e l'efficienza dei mercati finanziari interni.
2. A tal fine le parti contraenti convengono di esaminare gli ostacoli di carattere economico, tecnico, giuridico o istituzionale che frenano attualmente tale sviluppo, nonché le azioni necessarie per eliminare detti ostacoli nel rispetto degli impegni internazionali, allo scopo di accelerare lo sviluppo degli investimenti produttivi.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-241