ConvenzioneTitolo IV

Art. 245

In vigore dal 30 mar 1986
Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunità e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione: a) di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilità di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonché creando punti di informazione negli Stati ACP; b) di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso più intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine; c) di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunità, le attività esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi; d) d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilità delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati; e) di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali; f) di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico; g) di aiutare gli Stati ACP: i) a migliorare la qualità degli studi di fattibilità e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati; ii) a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-245

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 245 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo