Convenzione›Titolo IV
Art. 242
In vigore dal 30 mar 1986
1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacità degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacità di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunità prende l'iniziativa di esplorare le possibilità e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente;
b) un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni.
2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento:
a) di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione;
b) di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-242