Convenzione›Titolo IV
Art. 242
223 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacità degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacità di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunità prende l'iniziativa di esplorare le possibilità e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente;
b) un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni.
2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento:
a) di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione;
b) di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.
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