ConvenzioneTitolo IV

Art. 246

In vigore dal 30 mar 1986
1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati. 2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacità di attrazione degli investimenti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-246

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Art. 246 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo