Convenzione›Titolo IV
Art. 246
227 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati.
2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacità di attrazione degli investimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-246