Convenzione›Sez. 3
Art. 238
285 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri.
2. Il regolamento di procedura è adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al più tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'.
3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-238