Art. 235
ConvenzioneSez. 3

Art. 235

282 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Per favorire la più ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti: 1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Questa preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attività in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o più Stati ACP; 2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% rispetto alle offerte di qualità economica e tecnica equivalente. Tale preferenza è riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.
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