Convenzione›Sez. 6
Art. 201
In vigore dal 30 mar 1986
1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta degli Stati ACP, al finanziamento di microprogetti.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti rientranti nell'ambito dell' ed altri progetti corrispondenti ai criteri figuranti nel paragrafo 3 del presente articolo e con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti locali degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali. La Comunità può tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.
3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunità, i microprogetti devono:
- rispondere ad una necessità reale e prioritaria apparsa e costatata a livello locale;
- essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali.
4. Speciale priorità è data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-201