ConvenzioneSez. 7

Art. 204

In vigore dal 30 mar 1986
1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a più lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni. 2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso. 3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo dello Stato ACP interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-204

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Art. 204 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo