Convenzione
Art. 208
In vigore dal 30 mar 1986
1. La cooperazione tecnica può essere o connessa alle operazioni o essere generale.
2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare:
a) gli studi di sviluppo;
b) gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni;
c) l'aiuto per la preparazione dei fascicoli;
d) l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;
e) l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione;
f) le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto;
g) l'aiuto per la valutazione delle operazioni;
h) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.
3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
a) gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
b) gli studi settoriali e per prodotti;
c) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati;
d) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione,
ricerca e dimostrazione
e) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
f) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale;
g) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che abbisognino di una formazione complementare;
h) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento;
i) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità;
j) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità;
k) il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative.
Storico versioni
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