Convenzione

Art. 210

In vigore dal 30 mar 1986
1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata. 2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, in particolare nei casi seguenti: - azioni di scarsa importanza o di breve durata; - azioni affidate a singoli esperti; - azioni che prolungano azioni già avviate; - in seguito ad una gara infruttuosa. 3. a) Quando uno Stato ACP dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità contribuisce in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. b) La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento. 4. Le modalità di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato sulla base delle necessità di quest'ultimo e delle risorse disponibili.
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Art. 210 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo