Convenzione
Art. 215
In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli interventi finanziati dalla Comunità, complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, si integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorità che essi determinano sul piano nazionale e regionale.
2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo, ciascuno Stato ACP riceve al più presto dalla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre nel corso del periodo e tutte le altre informazioni utili.
3. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorità di sviluppo, in tale progetto sono indicati:
- gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale;
- il o i settori sui quali si considera più appropriato concentrare l'aiuto finanziario della Comunità;
- le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi in ciascuno dei settori di cui al secondo trattino o, allorchè tali azioni non siano sufficientemente definite, le grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in questi settori;
- possono anche essere indicati, purchè chiaramente individuati, progetti e programmi di azioni nazionali specifici che consentano di conseguire gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di azioni già avviate;
- progetti e programmi regionali che possono formare oggetto di una proposta.
4. La programmazione, basata sul progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3, inizia e, se possibile, si conclude prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
5. Il progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3 forma oggetto di scambi di opinioni tra i rappresentanti dello Stato ACP interessato e quelli della Comunità per assicurare la massima efficacia alle azioni di cooperazione.
Affinché le parti contraenti si accertino dell'impiego ottimale dei vari strumenti e mezzi previsti dalla presente convenzione, la Comunità e gli Stati ACP, in base all'esperienza comune, procedono a scambi di opinioni il più presto possibile in un momento convenuto di comune accordo tra la Commissione e gli Stati ACP.
Questi scambi di opinioni hanno lo scopo di consentire alla Comunità di conoscere gli obiettivi e le priorità di sviluppo dello Stato ACP interessato, alle parti contraenti di identificare, in base alle proposte di detto Stato, il settore o i settori su cui si dirigerà il sostegno della Comunità, nonché i mezzi indicati per conseguire gli obiettivi ricercati, e agli Stati ACP di accertarsi che le azioni così convenute si inseriscano armoniosamente ed efficacemente nelle loro strategie di sviluppo.
6. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato, sulla base delle proposte formulate da quest'ultimo, ed impegna sia la Comunità sia lo Stato ACP.
7. Le azioni, i progetti ed i programmi di azioni di cui al paragrafo 3, come pure quelli successivamente elaborati in base agli obiettivi e alle priorità del programma indicativo, formano poi oggetto di un'istruzione ai sensi dell'.
8. I programmi indicativi sono sufficientemente flessibili in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle sue priorità e obiettivi iniziali. Ogni programma può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.
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