Convenzione

Art. 218

In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli. b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni. c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all', paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all', paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-218

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Art. 218 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo