Convenzione
Art. 218
104 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli.
b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni.
c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all', paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all', paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-218