Art. 218
Convenzione

Art. 218

104 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli. b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni. c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunità può fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli. 2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all', paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all', paragrafo 2, è necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.
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