Convenzione
Art. 222
In vigore dal 30 mar 1986
1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e lo Stato o gli Stati ACP interessati.
Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonché le modalità e condizioni di finanziamento.
2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale dà luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.
3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se è necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, si considera che esso sia approvato alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla sua presentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-222