Convenzione

Art. 224

In vigore dal 30 mar 1986
1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro esecuzione. Gli Stati ACP interessati e la Comunità redigono congiuntamente, secondo una periodicità convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento dell'azione ed i suoi risultati. b) In base a tale rapporto, può essere deciso di comune accordo un riorientamento dei progetti e programmi in corso di esecuzione. 2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunità procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi di azioni condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonché sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti. b) Le autorità competenti della Comunità e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-224

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