Convenzione
Art. 219
In vigore dal 30 mar 1986
1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi:
a) consentono di valutare l'efficienza, la validità economica e la redditività dei progetti e programmi richiesti;
b) tengono conto degli aspetti socioculturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall';
c) garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditività sociale a più lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti negli Stati ACP;
d) sono adattate alle condizioni locali relative alle capacità degli Stati ACP in materia di manutenzione e di gestione;
e) prendono in considerazione gli sforzi nazionali nonché le altre risorse;
f) tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente;
g) sono conformi agli obiettivi e alle priorità fissate dagli Stati ACP.
2. L'efficienza dei progetti e programmi di azioni è valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale, le possibili varianti sono esaminate.
3. La validità economica dei progetti e programmi di azioni è valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrrà gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione.
4. La redditività dei progetti e programmi di azioni è valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi.
5. La Comunità e gli Stati ACP in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni.
6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, validità economica e redditività dei detti progetti programmi di azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-219