Convenzione
Art. 221
In vigore dal 30 mar 1986
1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare:
a) programmi di formazione;
b) programmi di microprogetti;
c) azioni di promozione commerciale;
d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato;
e) complessi di azioni di cooperazione tecnica.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), lo Stato ACP interessato prepara e sottopone al delegato della Commissione un programma in cui sono illustrate le grandi linee delle realizzazioni progettate.
3. La decisione di finanziamento riguardante le azioni di cui al paragrafo 1 è presa dalla Commissione nell'ambito degli importi globali di cui allo stesso paragrafo.
4. Nell'ambito dei programmi così approvati, la decisione relativa a ciascuna azione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è presa dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, per quanto riguarda le operazioni eseguite in tale Stato, e dalla Commissione negli altri casi. Si considera che quest'accordo è acquisito alla scadenza di un termine di un mese dalla notifica della decisione.
5. Alla fine di ciascun anno, lo Stato ACP interessato, in consultazione con il delegato della Commissione, presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).
Storico versioni
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