ConvenzioneSez. 2

Art. 226

In vigore dal 30 mar 1986
1. La Commissione designa l'ordinatore principale del fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo. A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all', paragrafo 2, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi. 2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione ai sensi dell'. 3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell', l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.
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