Convenzione
Art. 210
96 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata.
2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, in particolare nei casi seguenti:
- azioni di scarsa importanza o di breve durata;
- azioni affidate a singoli esperti;
- azioni che prolungano azioni già avviate;
- in seguito ad una gara infruttuosa.
3. a) Quando uno Stato ACP dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunità contribuisce in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.
b) La partecipazione della Comunità si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo è limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.
4. Le modalità di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato sulla base delle necessità di quest'ultimo e delle risorse disponibili.
Storico versioni
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