Convenzione›Sez. 6
Art. 202
In vigore dal 30 mar 1986
1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunità deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficerà. Il finanziamento dei microprogetti è assicurato in linea di massima:
- dall'ente beneficiario, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazione di servizi, adeguato alla sua capacità contributiva;
- dal Fondo.
Lo Stato ACP interessato può anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi.
2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non può superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250.000 ECU. La mobilitazione dei contributi è fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorità nazionali.
3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilità per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'.
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