Art. 83
ConvenzioneTitolo IV

Art. 83

220 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
La Banca può, in conformità del suo statuto, impegnare caso per caso, le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all' in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunità.
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