ConvenzioneTitolo IV

Art. 82

In vigore dal 30 mar 1986
Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunità è disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalità proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformità alle disposizioni della presente convenzione. Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunità può portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalità fissate all'. Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da: a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunità; b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-82

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