Convenzione›Titolo V
Art. 89
234 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, è accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche e amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici.
Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-89