Convenzione›Titolo VI
Art. 98
244 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Conformemente alle modalità e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all', queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti:
- lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale;
- la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo;
- la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicità;
- le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo;
- la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo;
- la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-98