Convenzione›Titolo VII
Art. 103
249 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione:
a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarità dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;
b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonché all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP;
c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni;
d) alla promozione della sicurezza alimentare;
e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinità e problemi comuni, per risolvere tali problemi;
f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli più efficace della soluzione nazionale;
g) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonché tra Stati ACP e paesi terzi vicini;
h) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi;
i) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-103