Art. 110
ConvenzioneTitolo VII

Art. 110

256 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunità tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunità e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.
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