Art. 114
ConvenzioneTitolo VIII

Art. 114

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In vigore dal 30 mar 1986
La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacità di creazione e promuovere le rispettive identità culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo. Tale cooperazione è volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarietà tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parità.
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