Art. 117
Convenzione

Art. 117

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In vigore dal 30 mar 1986
L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto: a) per quanto attiene agli aspetti sociali: - del rafforzamento delle capacità e delle strutture di sviluppo autonomo; - della condizione e del ruolo della donna; - del contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni; - dell'occupazione e della formazione; - dell'equilibrio tra sviluppo demografico e le altre risorse; - dei tipi di relazioni sociali e interpersonali; - dei procedimenti e delle forme di produzione e di trasformazione, b) per quanto attiene agli aspetti culturali: - dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo; - dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalità, consuetudini, stili e materiali; - dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze; - dell'interazione uomo/ambiente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-117