Convenzione

Art. 131

In vigore dal 30 mar 1986
1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all', paragrafo 2, lettera a) primo trattino. La Comunità informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-131

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Art. 131 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo