Art. 126
Convenzione

Art. 126

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In vigore dal 30 mar 1986
1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite: a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di volgarizzazione, oppure b) come progetti specifici, in particolare di: - produzione o coproduzione radiofonica o televisiva; - produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc. 2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-126