Art. 157
ConvenzioneTitolo II

Art. 157

177 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonché ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha già assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'. La richiesta è rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-157