Convenzione›Titolo II
Art. 157
177 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonché ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha già assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'.
La richiesta è rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-157