ConvenzioneTitolo II

Art. 167

In vigore dal 30 mar 1986
1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento, nonché alle indicazioni di cui all'. 2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. Le somme trasferite sono infruttifere.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-167

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Art. 167 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo