Convenzione›Titolo II
Art. 167
In vigore dal 30 mar 1986
1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento, nonché alle indicazioni di cui all'.
2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. Le somme trasferite sono infruttifere.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-167