Convenzione›Titolo II
Art. 167
187 / 399In vigore dal 30 mar 1986
1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che può dar luogo a versamento, nonché alle indicazioni di cui all'.
2. Ciascun trasferimento dà luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. Le somme trasferite sono infruttifere.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-167