Art. 169
ConvenzioneTitolo II

Art. 169

189 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli lo Stato ACP richiedente può avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell', una procedura di buoni uffici. 2. La procedura di buoni uffici è condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente. 3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento. Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta. 4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.
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