Convenzione›Titolo II
Art. 172
192 / 399In vigore dal 30 mar 1986
Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunità ha messo a disposizione del sistema.
L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-172