Convenzione

Art. 263

In vigore dal 30 mar 1986
1. Gli Stati ACP insulari sono: Antigua e Barbuda Bahamas Barbados Capo Verde Comore Dominica Figi Grenada Giamaica Kiribati Madagascar Maurizio Papua Nuova Guinea St. Christopher-and-Nevis Santa Lucia St. Vincent e Grenadine Samoa occidentali Sao Tomè e Principe Isole Salomone Seicelle Tonga Trinidad e Tobago Tuvalù Vanuatu 2. L'elenco degli Stati ACP insulari può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-263

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Art. 263 Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. — Testo vigente | Portale Normativo