Art. 258
Convenzione

Art. 258

120 / 399
In vigore dal 30 mar 1986
Le disposizioni in applicazione dell' a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti: - Cooperazione agricola e sicurezza alimentare , primo trattino, , paragrafo 3 - Sviluppo industriale , secondo e terzo comma - Trasporti e comunicazioni - Sviluppo del commercio e dei servizi , paragrafo 3 - Sviluppo regionale - Regime generale degli scambi - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli , paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), , paragrafo 2, , paragrafo 2, - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) , - Cooperazione finanziaria e tecnica , punto i), , paragrafo 2, lettera c), , paragrafo 2, secondo trattino, , paragrafo 2, lettera c), , paragrafo 11, , paragrafo 4, , paragrafo 6 - Investimenti - Norme di origine protocollo n° 1: e , paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a).
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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81#art-c-258