REGOLAMENTO·n. 206·12 marzo 2010

Regolamento (UE) 2010/206

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2010 DELLA COMMISSIONE - del 12 marzo 2010 - che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria - (Testo rilevante ai fini del SEE)

Abrogato 42 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

capo ICAPO I
capo I.tit_1OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
capo IICAPO II
capo II.tit_1CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI ANIMALI VIVI NELL'UNIONE
capo IIICAPO III
capo III.tit_1CONDIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI CARNI FRESCHE NELL'UNIONE
capo IVCAPO IV
capo IV.tit_1DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 1Oggetto e campo di applicazioneArt. 1.tit_1Oggetto e campo di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 2.tit_1DefinizioniArt. 3Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'UnioneArt. 3.tit_1Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'UnioneArt. 4Condizioni applicabili ai centri di raccolta in relazione a determinate partite di ungulatiArt. 4.tit_1Condizioni applicabili ai centri di raccolta in relazione a determinate partite di ungulatiArt. 5Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di campionamento e di analisi per gli ungulatiArt. 5.tit_1Protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di campionamento e di analisi per gli ungulatiArt. 6Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e MiquelonArt. 6.tit_1Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e MiquelonArt. 7Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di apiArt. 7.tit_1Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di apiArt. 8Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'UnioneArt. 8.tit_1Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'UnioneArt. 9Termini per il trasporto di animali vivi nell'UnioneArt. 9.tit_1Termini per il trasporto di animali vivi nell'UnioneArt. 10Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'UnioneArt. 10.tit_1Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'UnioneArt. 11Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulatiArt. 11.tit_1Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulatiArt. 12Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terziArt. 12.tit_1Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terziArt. 13Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7Art. 13.tit_1Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7Art. 14Condizioni generali per l'importazione di carni frescheArt. 14.tit_1Condizioni generali per l'importazione di carni frescheArt. 15Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvaticiArt. 15.tit_1Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvaticiArt. 16Transito e magazzinaggio di carni frescheArt. 16.tit_1Transito e magazzinaggio di carni frescheArt. 17Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e PoloniaArt. 17.tit_1Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e PoloniaArt. 18CertificazioneArt. 18.tit_1CertificazioneArt. 19Disposizioni transitorieArt. 19.tit_1Disposizioni transitorieArt. 20AbrogazioneArt. 20.tit_1AbrogazioneArt. 21Entrata in vigoreArt. 21.tit_1Entrata in vigore
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