Art. 6
Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon
Le partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nella tabella dell'allegato I, parte 7, introdotte a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della spedizione da Saint Pierre e Miquelon nell'Unione, possono essere introdotte nell'Unione solo se:
a)
soddisfano le condizioni di soggiorno e quarantena enunciate al capo 1 della suddetta parte;
b)
sono state sottoposte ad analisi conformemente alle prescrizioni sui test zoosanitari di cui al capo 2 della suddetta parte.
Storico versioni
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