Art. 6

Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon

In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni speciali per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati importate a Saint Pierre e Miquelon Le partite di ungulati appartenenti alle specie elencate nella tabella dell'allegato I, parte 7, introdotte a Saint Pierre e Miquelon meno di sei mesi prima della spedizione da Saint Pierre e Miquelon nell'Unione, possono essere introdotte nell'Unione solo se: a) soddisfano le condizioni di soggiorno e quarantena enunciate al capo 1 della suddetta parte; b) sono state sottoposte ad analisi conformemente alle prescrizioni sui test zoosanitari di cui al capo 2 della suddetta parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:206:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo