Art. 8

Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'Unione

In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni generali relative al trasporto di animali vivi nell'Unione Nel periodo successivo al carico nel paese terzo di origine e prima dell'arrivo al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione, le partite di animali vivi non sono: a) trasportate insieme ad animali vivi: i) non destinati a essere introdotti nell'Unione, oppure ii) di qualifica sanitaria inferiore; b) scaricate, né – in caso di trasporto aereo – trasferite su un altro aeromobile, né trasportate su strada o ferrovia né condotte a piedi in un paese terzo, in un territorio o in una loro parte che non siano elencati nelle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, o per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato I, parte 1, non preveda un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:206:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo