Art. 10
Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'Unione
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni speciali relative alla irrorazione con insetticida delle partite di animali vivi trasportati per via aerea nell'Unione
Nel caso in cui il trasporto di partite di animali vivi, escluse le partite di api, avvenga per via aerea, la cassa o il contenitore in cui avviene il trasporto e l'area adiacente vengono irrorate con un insetticida adatto.
L'operazione è effettuata dopo il carico immediatamente prima della chiusura delle porte dell'aeromobile e poi ad ogni successiva apertura delle porte in un paese terzo fino all'arrivo dell'aeromobile alla destinazione finale.
Il capitano dell'aeromobile certifica l'avvenuta irrorazione con insetticida sottoscrivendo una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 4, ed allegata in originale al certificato veterinario.
Storico versioni
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